Il mantenimento dei figli è assolto dal genitore, non convivente con i figli e dotato di eseguo reddito, mediante la mera ospitalità data ai figli in occasione delle loro visite - Cassazione, sezione I Civile, sentenza 14 luglio 2011 n. 15565

In sede di separazione due figli vengono affidati ad entrambi i genitori, con ampia facoltà per i figli medesimi quanto alla loro collocazione abitativa e, in particolare, con facoltà per la madre "di averli con sé presso la sua dimora attuale nelle giornate di martedì, mercoledì e sabato, con pernottamento e altresì nelle giornate di domenica e di quelle di festività varie (anzitutto natalizie e pasquali), in regime di alternanza, previamente concordato fra le parti".

Nessun contributo viene stabilito, in sede di separazione a carico dell'uno o l'altro genitore per il mantenimento dei figli.

Dopo alcuni anni i figli decidono di andare a vivere con il padre.

Quest'ultimo, a seguito della sopravvenuta modifica della situazione, chiede e ottiene dal Tribunale la condanna della madre a versare un contributo mensile di €400,00 per il mantenimento dei figli.

La madre propone appello e il Giudice di secondo grado ritiene invece che la situazione economica della donna non le permetta oltre all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono ospiti presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre.

Dello stesso avviso è la Corte di Cassazione, che con sentenza 14 luglio 2011 n. 15565 respinge il gravame del padre e conferma la decisione della Corte di Appello

 

Cassazione, sezione I Civile, sentenza 14 luglio 2011 n. 15565

Svolgimento del processo

1. A seguito di separazione personale fra i coniugi ….. e ..., intervenuta nell'aprile 2006, i figli .., nato il … e .. nato il …., furono affidati ad entrambi i genitori, con ampia facoltà per i figli medesimi quanto alla loro collocazione abitativa e, in particolare, con facoltà per la madre "di averli con sé presso la sua dimora attuale nelle giornate di martedì, mercoledì e sabato, con pernottamento e altresì nelle giornate di domenica e di quelle di festività varie (anzitutto natalizie e pasquali), in regime di alternanza, previamente concordato fra le parti". Nessun contributo fu stabilito a carico dell'uno o l'altro genitore per il mantenimento dei figli. Successivamente, su ricorso del padre, che aveva dedotto la sopravvenuta modifica di fatto della situazione, per essere i figli, per propria scelta, andati a vivere presso di lui, il tribunale di Lanciano modificò, con provvedimento del giugno 2007, le condizioni della separazione, disponendo l'affidamento dei figli a entrambi i genitori, con collocazione abituale presso l'abitazione del padre, e diritto-dovere della madre di avere presso di sé i figli secondo determinate modalità. A carico della madre fu stabilito un assegno a titolo di concorso al mantenimento dei figli di Euro 400,00 mensili.

La sig.ra ... propose reclamo avverso tale provvedimento e la Corte d'appello di L'Aquila, con decreto depositato il 19 febbraio 2008, riformò il provvedimento disponendo che il su detto assegno non fosse dovuto.

Il sig. …. ha impugnato dinanzi a questa Corte il decreto con atto notificato il 28 marzo 2008 alla controparte, formulando due motivi. La parte intimata non ha depositato difese.
Il collegio dispone che si faccia luogo a motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1.Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 147, 148, 155 c.c. e in relazione ad esso si formula il seguente quesito: "Se il mantenimento cui ciascun genitore è tenuto verso i figli ex artt. 147, 148 c.c. e che il giudice deve determinare ex art. 155, comma 2, c.c., possa ritenersi assolto dal genitore, dotato di reddito proprio con cui i figli non convivono, mediante gli adempimenti connessi all'ospitalità da parte dello stesso genitore non convivente in occasione dell'esercizio del diritto di visita".

Con il secondo motivo si denuncia assenza e contraddittorietà della motivazione in relazione alla revoca dell'assegno stabilito in primo grado.

2.1. Il primo motivo si conclude con il quesito richiesto dall'art. 366 bis. c.p.c. e pertanto va esaminato nel merito, mentre il secondo motivo, mancando della sintesi conclusiva prescritta da detto articolo (ex multis Cass. 7 aprile 2008, n. 8897) va dichiarato inammissibile.
2.2. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata pur fondandosi su una motivazione composita, ha esentato l'odierna intimata dal versamento di un contributo per il mantenimento dei figli al marito - per le sue condizioni economiche in grado di mantenerli a prescindere da questo - essenzialmente ritenendo, secondo la valutazione compiuta dalla Corte d'appello e adeguatamente motivata, implicante apprezzamento di merito di sua esclusiva competenza, che l'odierna intimata si trova in una situazione economica che non le consente, oltre all'assolvimento del mantenimento diretto dei figli quando sono presso di lei, il versamento anche di un contributo ulteriore in favore del padre. Sulla base di tale motivazione, non vi è, pertanto, violazione delle norme indicate nel motivo.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata depositato difese.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso.



 

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